di Claudia Del Re, avvocato e docente Università degli Studi di Firenze
Nel contratto di apprendistato il datore investe in modo più o meno significativo nella formazione, contando sul fatto che il rapporto duri sufficientemente a lungo da non rendere l’investimento una perdita. Tale esigenza fa da sfondo alla sentenza del Tribunale di Roma del 27 ottobre 2025, che ha esaminato una clausola di stabilità inserita in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Nel caso di specie l’apprendista aveva interrotto anticipatamente il rapporto in assenza di giusta causa, dopo aver beneficiato di un numero rilevante di giornate di formazione. Il contratto prevedeva una durata minima garantita e una clausola che, in caso di dimissioni anticipate non sorrette da giusta causa o giustificato motivo, obbligava il lavoratore a rimborsare i costi della formazione, parametrati alla retribuzione giornaliera per ciascuna giornata di addestramento.
Una volta dimessosi, a fronte delle richieste di rimborso da parte della società datrice, l’apprendista aveva contestato la natura vessatoria del patto, non specificamente approvato, nonché la sproporzione dell’importo richiesto. Il Tribunale ha respinto tali censure, ritenendo legittimo il patto di durata minima collegato alla formazione e ricordando che siffatte clausole penali, in quanto dirette a predeterminare convenzionalmente il danno, non rientrano tra quelle soggette a specifica approvazione ex art. 1341c.c. Nell’indagine circa la legittimità del meccanismo, il Tribunale ha valorizzato, in particolare, l’effettività della formazione e la proporzionalità della somma dovuta in caso di recesso anticipato.
La sentenza del 27 ottobre 2025 si inserisce nel solco tracciato da una precedente decisione dello stesso Tribunale, del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto il vaglio di una clausola, di fatto, gemella. Anche in quell’occasione il giudice aveva confermato la validità del patto, escludendo il carattere vessatorio della clausola penale e riconoscendo all’autonomia delle parti la possibilità di pattuire una durata minima del rapporto e l’introduzione di una penale correlata all’investimento formativo sostenuto dal datore di lavoro.
Le due decisioni, accomunate dal fatto di riferirsi, peraltro, al medesimo settore lavorativo (quello ferroviario), delineano un orientamento coerente: nel contratto di apprendistato è ammissibile prevedere clausole di stabilità con rimborso dei costi formativi, a condizione che l’investimento formativo sia effettivo e documentabile e i criteri di calcolo della penale chiari e proporzionati. Tale orientamento conferma, lato datoriale, l’efficacia, in chiave di tutela dell’investimento formativo, di patti di durata minima ben costruiti. Dal punto di vista degli apprendisti, simili pronunce impongono un’attenzione particolare, in sede di sottoscrizione del contratto, alle conseguenze economiche di un eventuale recesso anticipato non giustificato.
L’avvocato Claudia Del Re è professore a contratto in Gestione della Brevettazione e della Proprietà Intellettuale presso Università degli Studi di Firenze e avvocato dello Studio Legale Del Re.