di Andrea Del Re, avvocato fondatore dello Studio Legale Del Re.
La legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 (e pertanto destinata ad entrare in vigore il 7 aprile 2026), costituisce la prima attuazione dell’obbligo, rimasto inattuato per oltre un decennio, previsto dall’art. 18 della l. n. 180/2011 (Statuto delle imprese), che imponeva al Governo di presentare annualmente alle Camere un disegno di legge dedicato alle micro, piccole e medie imprese. Il provvedimento, di contenuto a dire il vero trasversale, contiene alcune disposizioni di immediato interesse giuslavoristico, concentrate principalmente nell’art. 6 e negli artt. 10 e 11.
Particolarmente interessante è, innanzitutto, lo strumento introdotto dall’art. 6. La norma introduce, in via sperimentale per il biennio 2026-2027 e nel limite complessivo di mille lavoratori, la facoltà per i dipendenti a tempo pieno e indeterminato di richiedere la trasformazione del rapporto in part-time, con riduzione dell’orario tra il 25 e il 50%. L’istituto è riservato ai lavoratori di aziende fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 e con i requisiti per il pensionamento entro il 1° gennaio 2028. Per incentivare il ricorso allo strumento, è previsto che al lavoratore spetti un esonero integrale dei contributi a suo carico (nel limite di 3.000 euro annui), la contribuzione figurativa per le ore non lavorate e l’integrazione dei versamenti sulla quota di retribuzione non percepita. Il beneficio è subordinato alla contestuale assunzione, da parte del datore, di una risorsa under 34 a tempo pieno e indeterminato. La ratio evidente è quella di favorire un trasferimento delle competenze tra generazioni, bilanciando le esigenze del lavoratore prossimo alla pensione con l’apertura di spazi occupazionali per i giovani.
Sul fronte della salute e sicurezza, l’art. 10 incarica l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione su misura per le PMI e estende la formazione obbligatoria ai periodi di cassa integrazione, colmando una lacuna dell’impianto del d.lgs. n. 81/2008. Viene inoltre ammesso lo svolgimento delle prove pratiche su attrezzature mediante tecnologie di simulazione anche in ambienti virtuali. L’art. 11 chiarisce infine che la consegna annuale dell’informativa assolve agli obblighi prevenzionistici compatibili con lo smart working, offrendo un ancoraggio normativo più definito a una prassi già consolidata.
Le norme della legge n. 34/2026 segnano comunque un punto di partenza rilevante, avendo dato finalmente attuazione ad un obbligo a lungo disatteso. L’auspicio è che le PMI diventino destinatarie di un intervento periodico e sistematico, anche in materia di lavoro, e che i prossimi cicli annuali previsti dallo Statuto delle imprese consolidino e amplino le misure introdotte, magari superando gli stringenti limiti che oggi paiono comprimerne la portata.
L’avvocato Andrea Del Re è fondatore dello Studio Legale Del Re, Firenze-Milano www.delre.it.