contributo dell’avvocato Claudia Del Re, dello Studio Legale Del Re
Introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n.190/2014, art.1, commi 37-45 (c.d. Legge di stabilità 2015), sull’esempio di modelli applicati da alcuni Stati dell’Unione europea, il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. L’obiettivo del legislatore è stato quello di agevolare la crescita del patrimonio immateriale delle imprese, attraverso la detassazione del reddito proveniente da tali beni.
Prima con le disposizioni di semplificazione della procedura riferita al patent box (Decreto Legge n.34/2919), poi con il Decreto-legge n. 146/2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili c.d. Decreto Fisco-Lavoro), e, infine, con la Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021), sono stati previsti significativi ritocchi alla misura agevolativa del patent box.
Allo stato attuale, la scelta di avvalersi del regime del patent box consente di maggiorare le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività di impresa relative a beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 110% (in precedenza il tetto era fissato al 50%). Dall’elenco dei beni agevolabili, sono esclusi i marchi e il know-how (i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) che rientravano, invece, nel patent box regolato dalla Legge di stabilità del 2015. Vi è stata una ridefinizione del regime transitorio nel passaggio dalla vecchia alla nuova agevolazione fiscale.
Il regime del patent box è divenuto applicabile esclusivamente a: software protetto da copyright; brevetti industriali (compresi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche, brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori); disegni e modelli; due o più beni immateriali di quelli sovra elencati collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.
I soggetti interessati all’applicazione del beneficio sono ora in una fase di disorientamento nell’interpretazione della normativa applicabile nel passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni. L’Agenzia delle Entrate in data 15.02.2022 ha emanato il provvedimento n. 48243 (pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it) che costituisce una vera e propria bussola orientativa nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.
L’avvocato Claudia Del Re è professore a contratto in Gestione della Brevettazione e della Proprietà Intellettuale presso Università degli Studi di Firenze e avvocato dello Studio Legale Del Re.