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24 aprile 2024

Turismo: si cambia strada (normativa), la Regione vara una proposta di legge-bis

In arrivo un nuovo Testo unico, dopo che si era tentato di modificare quello precedente. Debuttano le aree in cui limitare gli affitti-brevi.

Silvia Pieraccini

La Giunta regionale toscana ritira la proposta di legge 2/2024 approvata nel marzo scorso – che modificava il Testo unico del sistema turistico regionale risalente al 2016 per adeguarlo alle evoluzioni del settore – e approva una nuova proposta di legge battezzata “Testo unico del turismo”.

Stesso contenuto, diverso impianto normativo

Il contenuto è lo stesso del precedente atto, assicura l’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras, ma cambia la forma, come consigliato dai tecnici della Giunta regionale, per garantire un miglior dialogo con la Commissione consiliare (che dovrà esaminare l’atto) e poi con l’aula (che dovrà votare l’approvazione finale). Il vecchio testo, secondo quanto si legge nella delibera appena approvata dalla Giunta, avrebbe potuto presentare “criticità in fase di applicazione per motivi tecnico-formali e redazionali”: introdurre così tante modifiche su un testo unico preesistente avrebbe potuto, in sostanza, creare problemi nella preparazione degli atti da fornire ai consiglieri regionali, e dunque nella comprensione delle modifiche apportate.

Debuttano le zone in cui limitare gli affitti brevi (sul modello Firenze)

Ora dunque c’è un nuovo Testo unico che comincerà il percorso in Consiglio regionale, e che ripropone le novità già annunciate: la possibilità, per i Comuni ad alta densità turistica, di individuare in accordo con la Regione zone in cui limitare le locazioni brevi di immobili per finalità turistiche (come ha fatto Firenze per l’area Unesco, disciplina impugnata su cui il Tar si pronuncerà il 9 maggio prossimo); la possibilità per gli alberghi di utilizzare alcuni locali per attività di smart working rivolte anche a persone che non pernottano nella struttura; la possibilità per gli alberghi di gestire appartamenti (“collocati nelle vicinanze”), nei limiti del 40% della capacità ricettiva, cui garantire l’utilizzo dei servizi alberghieri, senza necessità (come avviene spesso oggi) che l’albergatore dia vita a una nuova società; la possibilità per il Comune di individuare gli alberghi a 4 e 5 stelle che possono fare attività formativa in materia di ospitalità (academy hotel).

Il Testo unico non disciplina le attività ricettive svolte in forma non-imprenditoriale, come possono essere gli affittacamere, bed and breakfast, affitti turistici (questi ultimi hanno l’obbligo di comunicare al Comune i dati e le caratteristiche dell’alloggio e la capacità ricettiva).


Autore:

Silvia Pieraccini

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